Si porta a conoscenza che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con Nota prot. n. 4712 del 14 settembre 2026, ha fornito indicazioni operative in merito all’applicazione della Legge 9 giugno 2026, n. 104, recante “Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico”, in vigore dal 7 luglio 2026. In particolare, la normativa disciplina il consenso informato preventivo con riferimento alle attività che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità, distinguendo le attività curricolari dalle attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa.
Per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, qualora siano programmate attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa che trattino temi attinenti all’ambito della sessualità, la partecipazione degli alunni è subordinata al consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o dello studente se maggiorenne. Il consenso è acquisito previa messa a disposizione delle informazioni relative all’attività e del materiale didattico che si intende utilizzare, secondo le modalità indicate dalla normativa e dalla Nota ministeriale. La richiesta di consenso deve essere effettuata con congruo anticipo e, in particolare, almeno sette giorni prima dello svolgimento dell’attività. Gli alunni che non partecipino alle attività per le quali non sia stato espresso il consenso saranno coinvolti in attività formative alternative, anch’esse comprese nel Piano triennale dell’offerta formativa, senza pregiudizio per il diritto all’istruzione e senza forme di discriminazione. Si precisa, al contempo, che la disciplina non introduce un obbligo generalizzato di acquisizione del consenso delle famiglie per le ordinarie attività didattiche curricolari. Restano pertanto ferme le attività previste dalle Indicazioni nazionali, dalla programmazione didattica e dal PTOF, secondo le competenze proprie degli organi collegiali e dei docenti.
Per la SCUOLA PRIMARIA, la legge esclude attività didattiche e progettuali, nonché ogni altra eventuale attività, aventi ad oggetto temi attinenti all’ambito della sessualità, fatto salvo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali vigenti e dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.
Il Ministero chiarisce che non è necessario acquisire il consenso preventivo per gli obiettivi curricolari di apprendimento previsti nell’insegnamento delle Scienze. Rientrano quindi nella normale attività didattica la conoscenza degli apparati e delle funzioni riproduttive, il concepimento, le trasformazioni legate allo sviluppo puberale e i rischi delle malattie sessualmente trasmissibili. Nessun consenso è richiesto neppure per le attività riconducibili agli obiettivi curricolari relativi all’educazione al rispetto della persona, alle relazioni corrette e responsabili, all’empatia, alla dignità di ciascuno e al contrasto della violenza e delle discriminazioni.
Si ricorda inoltre che, ai sensi della medesima Legge n. 104/2026, l’eventuale coinvolgimento di soggetti esterni nelle attività formative curricolari ed extracurricolari è subordinato alla deliberazione del Collegio dei docenti e all’approvazione del Commissario ad Acta, secondo quanto previsto dalla normativa. Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, tutte le attività progettuali e formative programmate per l’a.s. 2026/27 dovranno essere preventivamente ricondotte alla relativa tipologia e valutate dai docenti e dai responsabili dei progetti, al fine di verificare l’eventuale applicazione delle procedure previste dalla Legge n. 104/2026 e dalla Nota MIM prot. n. 4712/2026. L’Istituto provvederà, ove necessario, agli adeguamenti degli atti e della modulistica di competenza, nonché alle eventuali integrazioni del Patto educativo di corresponsabilità, come previsto dalla legge.
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