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Circolare 1852

APPLICAZIONE DECRETO CAIVANO PER LE ASSENZE DEGLI STUDENTI

APPLICAZIONE DECRETO CAIVANO

Utente PEIS00400Q-psc

da Peis00400q-psc

Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica (c.d. “Decreto Caivano”)

Il Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, c.d. Decreto Caivano, convertito nella Legge 159 del 13.11.2023 (art. 12), ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all’art 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato “vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione”.

Com’è noto, il Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, c.d. Decreto Caivano, convertito nella Legge 159 del 13.11.2023 (art. 12), ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all’art 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato “vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione”, introducendo una nuova fattispecie di reato (art. 570 ter c.p.).
La legge in oggetto, come illustrato negli schemi di cui agli allegati 1 e 2, assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci.
La normativa vigente, Legge 296/2006 all’art. 1 c. 622, prevede che “l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria”, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall’art. 114 del T.U. sono le seguenti:
– MANCATA ISCRIZIONE: situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.
– ELUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE: situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.
MANCATA ISCRIZIONE
Ai sensi dall’art. 114 comma 1 del T.U., al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione, il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST), istituita ai sensi dell’art. 62-quater del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione (d’ora in avanti r.o.d.i.), invitandolo ad ottemperare alla legge.

I Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.
Il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e identificati i minori che pur soggetti all’obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti ammonisce, senza ritardo, il r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge.
Il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il r.o.d.i., previamente ammonito:

– non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;
– o non conduca il minore a scuola entro una settimana dall’ammonizione.
Ai sensi dell’art. 570-ter comma 1 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell’art. 114, comma 1, non abbia provato di provvedere altrimenti all’istruzione del minore o non abbia giustificato con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, o non ve lo abbia condotto entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell’art. 336 del c.c.
ELUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Ai sensi dall’art. 114 comma 4 del T.U., nel corso dell’anno scolastico il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all’obbligo di istruzione, individuando:
– coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
– ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;e lo comunica, senza ritardo, al r.o.d.i.
Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge.
Il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell’obbligo di istruzione di cui sopra.
Ai sensi dell’art. 570-ter comma 2 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell’art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.
Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell’art. 336 del c.c.
Malgrado gli sforzi compiuti negli anni, che hanno consentito di ridurre il fenomeno, le diverse tipologie di dispersione scolastica, esplicita ed implicita, sono tuttora presenti, soprattutto nei territori più complessi ed a rischio di marginalità sociale. È importante, pertanto, valorizzare gli strumenti e le strategie finora utilizzati, ma diviene altrettanto urgente individuare tempestivamente percorsi condivisi e rispondenti ai nuovi bisogni che i ragazzi ci rappresentano ogni giorno.

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