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Disponibilità a svolgere ore di Attività Alternative all’ins della religione cattolica a.s.2025-2026

Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica

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OBBLIGO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE
Come noto, l’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all’atto della prima iscrizione a uno dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche, la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica. Tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico
di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale, per l’anno scolastico successivo, tramite un’espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni. Tuttavia, il 30 luglio 2018, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4634, è stato riconosciuto agli alunni e/o ai genitori il diritto di modificare anche durante l’anno scolastico la scelta relativa all’IRC. Il diniego di una istanza in tal senso da parte della scuola – basato su necessità e difficoltà principalmente organizzative – è stato considerato illegittimo per contrasto con l’esercizio della libertà religiosa. Ciononostante, il MIM non ha mai recepito tale sentenza nelle successive disposizioni annuali sulle iscrizioni: anche per l’anno scolastico 2025/2026 (nota n. 47577 del 16 novembre 2024), infatti, viene confermato che la scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. Di fronte a richieste di modifica della scelta durante l’anno scolastico, l’Istituto si confronterà con l’USR di competenza per ottenere indicazioni alla luce di eventuali precedenti contenziosi gestiti dall’Ufficio stesso in materia.
Le possibili scelte per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica sono le seguenti:

a) attività didattiche e formative;
b) attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
c) libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
d) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Le attività didattiche alternative all’IRC (opzione A) non consistono in una disciplina scolastica costituita e definita a livello centrale, ma si tratta comunque di attività di rilievo didattico e formativo offerte dalla scuola a chi non si avvale dell’IRC. Definire e programmare le attività didattiche e formative spetta infatti al Collegio dei docenti entro il primo mese dall’inizio delle lezioni. I contenuti di queste attività vengono impostati dalla scuola con l’attenzione al fatto che non devono risultare discriminanti; pertanto non si può prevedere che essi sviluppino programmi curricolari, costituendo ciò un ingiustificato vantaggio per chi non si avvale che verrebbe a godere di un supplemento orario in alcune materie. Gli orientamenti che emergono dalla normativa indicano che tali attività didattiche alternative siano volte, per la scuola primaria, “all’approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori fondamentali della vita e alla convivenza civile” (CC.MM. 129 del 1986).
Il suggerimento si estende e si specifica nell’ordine secondario dove la CM 130/86 invita per la scuola secondaria di primo grado ad approfondire “le tematiche dei valori fondamentali della vita e della convivenza civile”, individuandole nei programmi di storia e di educazione civica, mentre la CM 131/86 aggiunge per la scuola secondaria di secondo grado anche i programmi di filosofia, suggerendo in maniera più vasta di far ricorso anche ai documenti del pensiero e dell’esperienza umana relativa ai predetti valori.

La libera attività di studio individuale (opzione C), rivolta ai soli alunni della scuola secondaria di secondo grado, prevede solamente, da parte dell’istituto scolastico, la definizione e predisposizione dei locali o degli spazi per svolgere tale attività, rimanendo comunque fermo per la scuola l’obbligo di vigilanza.
L’opzione di non frequenza della scuola nelle ore di IRC (opzione D) esige il solo rispetto dei doveri di vigilanza, che consistono principalmente nel raccogliere le dichiarazioni dei genitori o degli studenti maggiorenni circa il subentro delle loro responsabilità con l’eventuale uscita da scuola.
Per quanto concerne l’organizzazione delle predette attività alternative, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
È compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle predette attività. Si evidenzia che le ore di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica non incidono né nella definizione dell’organico di diritto né nella fase di adeguamento di tale organico alla situazione di fatto, dipendendo dalle scelte operate dagli studenti e dai loro genitori nonché dalle modalità organizzative di ogni singolo istituto.
Configurandosi come ore ulteriori rispetto all’organico, la loro durata nel corso dell’anno inizia con la citata opzione e si conclude con il termine delle attività didattiche.
Ai fini della copertura delle predette ore i Dirigenti scolastici sono tenuti a osservare le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono:
a) prioritariamente attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola totalmente in esubero o che hanno un orario di cattedra inferiore all’orario obbligatorio. Le ore andranno attribuite con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di coloro che hanno un orario di cattedra inferiore all’orario
obbligatorio. Si precisa che non è possibile, per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare l’orario nella prima scuola con ore di attività alternative;

b) nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici, secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 4, dell’O.M. n.88 del 16 maggio 2024, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e ribadito nella nota Ministeriale prot. n. 115135 del 25 luglio 2024, provvedono alla copertura delle ore alternative alla Religione Cattolica, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella rispettiva scuola con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario, mediante stipula di apposito contratto a tempo determinato;
c) in subordine al punto b) secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 4, dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e ribadito nella nota Ministeriale prot. n. 115135 del 25 luglio 2024, l’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o
fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l’orario di cattedra, ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. Tali ore andranno attribuite prima al personale con contratto a tempo indeterminato poi al personale con contratto a tempo determinato. L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad
eccezione dei docenti di Religione cattolica come previsto dalla nota n. 7181 del 7.5.2014 del MEF. L’invito ad effettuare le attività alternative come ore eccedenti non potrà inoltre essere rivolto ai docenti di Scuola Primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione di una pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.Si possono assegnare fino a un massimo di 6 ore aggiuntive oltre l’orario di cattedra per le attività alternative all’IRC.
d) qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto.
Nelle ipotesi illustrate alle lettere b) e d) (stipula contratti a tempo determinato) e c) (ore eccedenti) la retribuzione decorre dalla data di inizio delle attività e termina il 30 giugno 2026 (conformemente a quanto stabilito dalla nota del Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 32509 del 06/04/2016).

Si ricorda che nella scuola secondaria vige l’obbligo di scegliere esclusivamente docenti della scuola che non prestino servizio nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in questione, garantendo così per gli alunni avvalentesi e per quelli non avvalentesi il rispetto del principio della “par condicio” (C.M. 28 ottobre 1987, n. 316).
Per quanto concerne la scuola dell’infanzia e primaria, invece, il quadro normativo è differente. Il punto 2.6 dell’allegato 1 al D.P.R. n. 175/2012 stabilisce infatti che l’insegnamento di IRC nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie […] può essere affidato dall’autorità scolastica, sentito l’ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell’inizio dell’anno scolastico. La Nota Miur prot. n. 2989 del 6 novembre 2012 specifica, inoltre, quali siano i requisiti che devono possedere gli insegnanti di posto comune per impartire l’IRC. La dichiarazione di disponibilità o di revoca della disponibilità all’IRC da parte degli insegnanti di classe o sezione deve essere prodotta entro il termine per la scadenza degli organici e acquisisce validità a partire dal successivo anno scolastico. Per analogia, pertanto, diversamente da ciò che è previsto esplicitamente per la scuola secondaria di primo e secondo grado rispetto al principio della “par condicio” richiamato sopra, nella scuola dell’infanzia e primaria è ammissibile utilizzare i docenti di sezione/classe anche per l’attività alternativa. In ogni caso, nella Scuola Primaria è più agevole garantire l’attività alternativa utilizzando personale disponibile, sia attingendo dalle “ex compresenze” residuali, sia deliberando progetti trasversali a classi aperte o in verticale che possano anche rispondere all’esigenza di accogliere alunni che non si avvalgono, tenendo presente che la possibilità di accorpare quelli provenienti da più classi per detta attività – a  differenza di quanto avviene per l’IRC – è espressamente ammessa dalla C.M. n. 302/1986 (Relativamente alla scuola elementare e media, le attività formative da offrire agli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica rientrano, come esplicitato in precedenti circolari, tra quelle integrative da realizzarsi nel quadro di quanto previsto dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977 n. 517; a detto fine, qualora i contenuti delle attività medesime siano tali da renderlo utile ed opportuno, potrà procedersi all’accorpamento degli alunni oltre che per classi parallele, anche in senso verticale). Si consideri che è possibile prevedere in questi casi anche scambi paralleli tra i docenti dei consigli di classe o di intersezione, favorendo lo sviluppo di tematiche integrate nel curricolo, e la formazione di piccoli gruppi di alunni impegnati in attività alternative all’IRC coerenti con argomenti trasversali o i vari campi di esperienza.
DOCENTI DELL’ORGANICO DEL POTENZIAMENTO
Secondo le indicazioni contenute nella nota del MIUR prot. n. 2852 del 5.09.2016 (avente ad oggetto: organico dell’autonomia), in considerazione delle specifiche finalità cui sono destinati i docenti dell’organico del potenziamento, i docenti medesimi non possono essere obbligati alla copertura delle ore relative alle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica. I predetti docenti, al pari degli altri insegnanti in servizio nella scuola, potranno comunque essere tenuti in considerazione per la copertura di ore relative alle citate attività alternative nel caso in cui abbiano manifestato la propria disponibilità ad effettuare ore aggiuntive all’orario d’obbligo (punto b precedente paragrafo).

Docenti incaricati: la valutazione
I docenti di attività alternativa sono membri effettivi dei Consigli di intersezione/interclasse/classe in cui sono presenti gli alunni che seguono tali attività.
Il D.lgs. n. 62/2017 ha regolamentato la partecipazione di tali docenti ai processi valutativi, precisando che nelle operazioni di scrutinio, analogamente a quanto accade per i colleghi di IRC, a essi compete l’elaborazione di una valutazione di merito e la partecipazione a tutte le decisioni (ad esempio, riguardo al comportamento) esclusivamente per gli alunni a loro affidati: i docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.
Inoltre, sulla base dell’art. 6, c. 4, del medesimo decreto n. 62/2017, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
Nella scuola secondaria di secondo grado, gli artt. 4, c. 1 e 6, c. 3 del D.P.R. n. 122/2009 sono stati dichiarati illegittimi con sentenza del Tar Lazio, n. 33433 del 15 novembre 2010. A oggi, pertanto, in detto ordine e grado di scuola, il docente di attività alternativa partecipa alla valutazione degli studenti che se ne avvalgono così come partecipa alla attribuzione del credito per quei medesimi studenti.

ORGANO COMPETENTE AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE
La circolare del M.E.F. n. 26482 del 7 marzo 2011, chiarisce che: “poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell’insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa”.
Ai fini dell’attribuzione delle ore da liquidare, in coerenza con le vigenti disposizioni, la circolare identifica quattro tipologie di destinatari e le conseguenti modalità di retribuzione:
1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
2. docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;
3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo;
4. in via residuale, personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.

Nell’ipotesi 1), essendo personale già retribuito per l’intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi

Nell’ipotesi 2) le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo ad orario completo, sono liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.

Nell’ipotesi 3) le attività alternative sono liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.

Nell’ipotesi 4) l’onere va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:
• scuola primaria (cap.2154) p.g. 2 (spese per l’insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);
• scuola secondaria di primo grado (cap. 2155) p.g. 2 (spese per l’insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);
• scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149) p.g. 2 (spese per l’insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore).

GESTIONE CONTRATTI A SIDI
Per quanto concerne le funzioni SIDI si fa riferimento alla nota MIUR – DGCASIS – prot. n. 2178 del 4 settembre 2019 che aggiorna la precedente nota MIUR – DGCASIS – prot. n. 2966 del 1/9/2015 relativa alla gestione dei contratti in questione.
I contratti saranno inseriti al percorso Fascicolo Personale Scuola => Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola =>Rapporti di Lavoro/Indennità di Maternità in Cooperazione Applicativa =>Supplenze Brevi, Annuali, per Maternità, Indennità di Maternità Fuori Nomina ed Incarichi di Religione, indicando dal menu a tendina “Supplenza annuale” utilizzando i consueti codici (N23 e N25).
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto affidare tali ore a docenti di ruolo in soprannumero o con orario di cattedra inferiore a quello obbligatorio.
In tali provvedimenti deve essere specificato il numero di ore da retribuire e indicato il capitolo di spesa sul quale far gravare la retribuzione.
L’obbligatorietà di tali attività impone peraltro che le stesse vengano assicurate con il personale tenuto al completamento in via prioritaria rispetto alle altre attività, pur previste dal Ptof, ma facoltative.
Le ore di cui trattasi, infatti, non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell’organico d’istituto.
Si ribadisce che le ore di attività alternative non dovranno essere attribuite a insegnanti di Religione Cattolica.
Come previsto dall’art. 15 comma 2 della citata O.M. 88/2024, il servizio relativo alle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado è valutato come servizio aspecifico.

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