Le Linee guida sui canali interni di segnalazione sono state approvate con la delibera n. 478 del 26 novembre 2025, tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica e del parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il documento fornisce indicazioni operative per assicurare un’applicazione uniforme ed efficace della disciplina e per supportare i soggetti tenuti a darvi attuazione.
In particolare, le Linee guida approfondiscono i profili relativi:
- al canale interno di segnalazione e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- alle ipotesi sanzionatorie previste;
- al ruolo e alle attività del gestore del canale;
- ai doveri di comportamento del personale dei soggetti del settore pubblico e privato;
- alla formazione del personale;
- al ruolo di supporto svolto dagli Enti del Terzo Settore.
Con la delibera n. 479, approvata anch’essa dal Consiglio ANAC il 26 novembre 2025, l’Autorità ha inoltre introdotto modifiche e integrazioni alle Linee guida sulla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, al fine di rendere i contenuti pienamente coerenti con le indicazioni già fornite e di superare alcune criticità emerse in fase applicativa da parte dei soggetti tenuti a dare attuazione al d.lgs. n. 24/2023.
https://www.anticorruzione.it/en/-/del.n.478-26.11.2025.llgg.wb
Per whistleblowing si intende la segnalazione di illeciti, irregolarità o violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell’Unione europea, effettuata da lavoratori, collaboratori o altri soggetti che ne siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, con specifiche tutele a garanzia della riservatezza dell’identità del segnalante e della protezione da comportamenti ritorsivi.
Il D.Lgs. 24/2023 impone specifici obblighi per garantire la protezione dei lavoratori, così come degli eventuali terzi coinvolti.
L’art. 4 comma 5 del predetto decreto stabilisce che, per i soggetti del settore pubblico che sono tenuti ad istituire la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT), fra cui anche le scuole, tale compito è affidato a quest’ultimo per la gestione del canale interno di segnalazione.
In particolare la Delibera ANAC 430/2016, così come richiamato anche nel PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA delle Istituzioni scolastiche dell’Abruzzo – Aggiornamento 2025-2027, tenendo conto della struttura periferica del sistema scolastico e delle relazioni tra le singole istituzioni scolastiche ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito, individua nel Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o, ove previsto, nel coordinatore regionale, la predetta figura di RCPT, nonché dei suoi referenti.
Spetta pertanto al RCPT effettuare una valutazione preliminare della segnalazione e, qualora e ne ravvisi il fumus della fondatezza, inoltrarla ai soggetti previsti per Legge.
Nell’ambito di applicazione del Decreto “Whistleblowing”, il segnalante può effettuare altresì una segnalazione esterna mediante il canale attivato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) nei seguenti casi:
– Non è stato previsto un canale interno o, se previsto, lo stesso non risulta conforme a quanto prescritto dal Decreto Whistleblowing;
– La sua Segnalazione non ha ricevuto seguito;
– Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione, ove effettuata, non riceverebbe adeguato seguito o potrebbe determinare rischi di ritorsione;
– Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico.
La piattaforma ANAC è raggiungibile al seguente link: https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/
Al ricevimento della segnalazione, l’ANAC è tenuto a:
– dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l’ANAC ritenga che l’avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell’identita’ della persona segnalante;
– mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
– dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
– svolgere l’istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
– dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
– comunicare alla persona segnalante l’esito finale della segnalazione.
Per maggiori informazioni si invita a consultare la FAQ dell’ANAC: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing .
I segnalanti possono inoltre effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
– Il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
– la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
– la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come
quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
https://www.anticorruzione.it/en/-/whistleblowing
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